Art. 1.
(Sospensione degli effetti del provvedimento di collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008, gli ufficiali nei confronti dei quali è stata formalizzata la comunicazione di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri possono, tramite domanda da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, ottenere la permanenza in servizio.
      2. Gli ufficiali di cui al comma 1 permangono in servizio, in soprannumero agli organici, sino al raggiungimento dei limiti di età, nella posizione di servizio permanente effettivo. I predetti ufficiali non possono ricoprire gli incarichi previsti ai fini dell'espletamento delle attribuzioni specifiche del grado per l'avanzamento, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, né ricoprire incarichi all'estero o comunque relativi a impegni internazionali.